DPR 74/2013 controlli e manutenzioni periodiche degli impianti termici
La legge ha reso obbligatori alcuni controlli periodici che vanno effettuati all’impianto di riscaldamento. Il DPR 74/2013 ha definito i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici. Se non vuoi incorrere in controlli a sorpresa con relative multe, ricorda le scadenze e tieni sempre sottomano il libretto dell’impianto.
Cosa prevede la legge sugli impianti termici
Gli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, con o senza produzione dell’acqua calda per usi igienici sanitari e indipendentemente dall’energia utilizzata, sono considerati impianti individuali di riscaldamento. Il suo esercizio, la conduzione, il controllo nonché il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto termico. Ad averne la responsabilità è l’occupante dell’immobile, senza distinzione tra proprietario ed inquilino. Mentre per impianti condominiali è l’amministratore di condominio. Questa incombenza, però, può essere delegata a terzi ovvero al tecnico specializzato secondo i requisiti previsti dalla legge.
Quando effettuare il controllo caldaia e la manutenzione?
Il controllo caldaia va distinto in due tipologie di intervento:
- Manutenzione
- Il controllo dell’efficienza energetica (o bollino blu).
Nel primo caso si fa riferimento alle operazioni utili a dare vita lunga all’impianto. Quando effettuare la manutenzione della caldaia lo determina la casa produttrice nei libretti d’uso e manutenzione. Il controllo caldaia dal punto di vista dell’efficienza energetica dell’impianto è obbligatorio e prevede la redazione del rapporto di controllo. Per impianti alimentati a combustibile liquido o solido (gasolio, pellet, legna) deve essere effettuato ogni due anni mentre per quelli alimentati a gas (metano o gpl) ogni 4 anni. Attenzione a questa periodicità: il controllo di efficienza va fatto anche all’atto della messa in servizio dell’impianto e in caso di variazioni importanti. L’obbligo di controllo e manutenzione non riguarda, ovviamente caldaie spente o staccate.
Il rapporto di efficienza energetica
Il tecnico che opera la verifica dell’impianto deve redigere obbligatoriamente il rapporto di controllo di efficienza Energetica. Esso sarà stilato in tre copie:
- una trattenuta dal tecnico;
- una affidata al responsabile dell’impianto che deve allegare al libretto di impianto;
- una da inviare all’Autorità Competente per le ispezioni. A quest’ultima è allegato l’eventuale “bollino blu verde”.
Il bollino è il sistema attraverso il quale si effettua il pagamento dei contributi previsti dalla legge a carico degli utenti. Questi vengono versati dalle ditte per conto dei clienti ed attestano l’avvenuto pagamento. Il bollino blu, € 13,00, viene apposto sul rapporto di controllo tecnico per gli impianti inferiori a 35 kW. Il bollino verde è per generatori di calore da 35 a 350 kW.
Cos’è il libretto di impianto?
Il libretto per la caldaia è un modello unificato per tutte le tipologie di impianti che il proprietario è tenuto ad avere. Tale documento è richiesto anche per i sistemi di climatizzazione, i pannelli solari e le pompe di calore. Ogni libretto è composto da una serie di schede e può riferirsi anche ad impianti preesistenti l’entrata in vigore dell’obbligo del libretto. Per le caldaie installate dal 1° Gennaio 2016 è responsabilità della ditta installatrice predisporre e compilare il documento nel momento in cui viene avviato l’impianto. Mentre la conservazione spetta al proprietario che dovrà mostrarlo ogni qual volta si effettuino controlli e revisioni.
I climatizzatori sono soggetti agli obblighi di legge?
I climatizzatori, i condizionatori o le pompe di calore, come anticipato, sono considerati a tutti gli effetti impianti di riscaldamento sottoposti alle regole suddette e al libretto d’impianto. Il controllo di efficienza energetica, però, si applica a questi sistemi solo quando la potenza utile sia maggiore o uguale a 12 kW. Se pensi che il controllo dell’efficienza energetica riguarda solo la caldaia, ti sbagli, fai attenzione al tuo impianto e consulta un esperto.
Controlli e multe per impianti di riscaldamento
Il mancato rispetto della normativa di cui abbiamo parlato, prevede, ovviamente, sanzioni. La multa riguarda sia per il proprietario dell’impianto che il tecnico specializzato responsabile dei controlli periodici. Nel primo caso la cifra da dover sborsare può andare dai 500 ai 600 euro, mentre il manutentore può essere soggetto ad una multa dai 1000 ai 6000 euro. Attenzione poiché i controlli dell’Autorità preposta sono effettuati a campione e non necessariamente con preavviso. È possibile ricevere un avviso d’ispezione tramite raccomandata due settimane prima, a questo punto tu potrai richiedere lo spostamento della data, con un preavviso da inviare almeno 3 giorni prima. Il controllo prevede:
- La verifica dell’aggiornamento del libretto della caldaia e dei suoi allegati
- Gli interventi di manutenzione effettuati dall’operatore incaricato
- La conformità dell’installazione secondo la legge 46/1990
- L’efficienza energetica del generatore.
Alla fine dell’ispezione il tecnico stilerà un verbale, e rilascerà una copia che andrà ad il libretto dell’impianto.